Calendario Autotrasporti divieti di circolazione 2014


Il Decreto contiene il consueto calendario annuale dei divieti di circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2014:

- tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
- tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 23,00;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
- dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 18 aprile;
- dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 19 aprile;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 21 aprile;
- dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 22 aprile;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 2 giugno;
- dalle ore  07,00 alle ore 14,00 del 5 luglio;
- dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 12 luglio;
- dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 19 luglio;
- dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 26 luglio;
- dalle ore 16,00 del 1 agosto alle ore 22,00 del 2 agosto;
- dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 8 agosto;
- dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 9 agosto;
- dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 15 agosto;
- dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 16 agosto;
- dalle ore 07,00 alle ore 22,00 del 23 agosto;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 30 agosto;
- dalle ore 08,00  alle ore 22,00 del 1° novembre;
- dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 6 dicembre;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 8 dicembre;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
- dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.

Tra le novità del calendario:

  • una riduzione complessiva – ancorchè insufficiente - in termini di giornate/ore di divieto, rispetto al 2013, considerando anche che nel 2014 vi sono alcune festività infrasettimanali;
  • art.3 lettera g): rientrano nella deroga i veicoli adibiti al trasporto di carburante o combustibile destinato alla distribuzione e consumo “sia pubblico che privato”;
  • art.3 lettera r): viene precisato che la deroga vale esclusivamente per il trasporto di prodotti alimentari deperibili; è stata inoltre inserito anche il trasporto dei sottoprodotti derivanti dalla macellazione.